PROSSIMO CORSO

PROSSIMO CORSO - Cooperativa Gestione Servizi

 CORSO SUL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E ANALOGICO (8 ORE)

Chi? Titolari, soci, collaboratori e dipendenti del settore trasporto merci e persone sia in contro proprio sia in conto terzi.

Quando? FEBBRAIO 2020 di Sabato (8 ore) dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30

Dove? Garlate (Lc) Via Statale 1081 (sede FAI Lecco – condominio Riolago)

Obblighi del datore di lavoro? Le imprese dimostrano di avere rispettato gli obblighi dell’art. 33 del Reg. 165/14/UE:

  • facendo partecipare il proprio personale al corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici di cui al D.D. Prot. 215 del 12/12/2016 (durata minima 8 ore, validità 5 anni) al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza della validità di 5 anni;
  • fornendo ai conducenti il documento con le istruzioni adeguate circa le norme di comportamento: il documento vale 1 anno;
  • facendo verifiche periodiche sull’attività dei conducenti almeno ogni 90 giorni (che si traduce nello scarico dei dati del tachigrafo ogni 90 giorni e comunque sempre prima che l’autista lasci l’impresa) – l’impresa rilascia un resoconto scritto ogni 90 giorni che deve essere controfirmato dal conducente e conservato presso la sede dell’impresa per almeno 1 anno. 

Per tutte le informazioni e per i moduli di iscrizione contattare la segreteria di Lecco allo 0341/650.243 o via email a info@cogesfai.it

 

CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA A COMO E A LECCO

Per tutte le informazioni e per i moduli di iscrizione contattare la segreteria di Lecco allo 0341/650.243 o via email a info@cogesfai.it

 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA – RISCHIO MEDIO

Chi? Tutti i dipendenti di tutte le aziende al momento della costituzione del rapporto di lavoro.

Quando?  FEBBRAIO/MARZO 2020 Sabato la parte generale (4 ore) dalle ore 8:30 alle 12:30

                  Sabato la parte specifica (8 ore) dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30

Dove? Garlate (Lc) Via Statale 1081 (sede FAI Lecco – condominio Riolago)

              Como (Co) Via F.lli Recchi 4 (sede FAI Como)

Sanzioni?  In caso di mancata formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato tra 2 a 4 mesi oppure dovrà pagare un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (6 ORE)

Chi? Tutti i dipendenti di tutte le aziende che hanno già ricevuto la formazione generale e specifica.

Quando?  FEBBRAIO/MARZO Sabato 17 NOVEMBRE (6 ore) dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30

Dove? Garlate (Lc) Via Statale 1081 (sede FAI Lecco – condominio Riolago)

              Como (Co) Via F.lli Recchi 4 (sede FAI Como)

Sanzioni?  In caso di mancata formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato tra 2 a 4 mesi oppure dovrà pagare un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P. DATORE DI LAVORO - RISCHIO MEDIO (10 ORE)

Chi? Il corso è rivolto ai Datori di Lavoro RSPP di aziende a medio rischio che devono effettuare l'aggiornamento quinquennale obbligatorio.

Quando? DATE DA DEFINIRE SU RICHIESTA 

Dove? Garlate (Lc) Via Statale 1081 (sede FAI Lecco – condominio Riolago)

              Como (Co) Via F.lli Recchi 4 (sede FAI Como)

Sanzioni? Il mancato aggiornamento entro la scadenza da parte del Datore di lavoro con incarichi di RSPP comporta il decadimento del prerequisito formativo per assumere il ruolo di RSPP. Tutta la documentazione firmata dal Datore di Lavoro in qualità di RSPP (DVR, DUVRI, verbali, etc.) risulterà quindi non conforme e il Datore di lavoro sarà sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 EUR.

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO R.L.S. (4 ORE)

Chi? Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese che occupano fino ai 50 lavoratori.

Quando? DA DEFINIRE (FEBBRAIO/MARZO 2020)

Dove? Garlate (Lc) Via Statale 1081 (sede FAI Lecco – condominio Riolago)

              Como (Co) Via F.lli Recchi 4 (sede FAI Como)

Sanzioni? la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di formazione dell'RLS di cui all' art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.

 

CORSO ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO (8 ORE)

Chi? Datori di lavoro o lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro le mansioni di addetto alla prevenzione incendi in attività a medio rischio.

Quando? DA DEFINIRE (MARZO/APRILE 2020)

Dove? Lecco (Lc) in Località Bione (sede C.I.M.L.E.)

Sanzioni? In caso di mancata formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato tra 2 a 4 mesi oppure dovrà pagare un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO (5 ORE)

Chi?  Datori di lavoro o lavoratori incaricati che ricoprono il ruolo di Addetto Antincendio e vogliono aggiornare le competenze acquisite durante il primo rilascio del corso antincendio.

Quando? DA DEFINIRE (MARZO/APRILE 2020)

Dove?  Lecco (Lc) in Località Bione (sede C.I.M.L.E.)

 

CORSO DI INGLESE LIVELLO 1B

Obiettivo? Il corso mira a fornire opportunità per migliorare le conoscenze base della lingua inglese e sviluppare le capacità in contesti di vita quotidiana e lavorativa. L’obiettivo è quello di consentire un contatto con persone straniere attraverso l’utilizzo di un vocabolario di base e l’apprendimento di funzioni linguistiche  in contesti reali. La metodologia si basa su stimoli visivi, sull’ascolto, sull’interazione verbale e su brevi testi scritti.

Quando? 40 ore suddivise in 20 lezioni il lunedì sera dalle ore 20:00 alle 22:00

                 a partire da lunedì 7 ottobre 2019

Dove? Garlate (Lc) Via Statale 1081 (sede FAI Lecco – condominio Riolago)

ULTIMA ORA...

REVISIONI DEI TIR FERME ALLE MOTORIZZAZIONI

 Consentire di fare effettuare da “professionisti esterni” le revisioni dei mezzi pesanti e risolvere almeno in parte i cronici ritardi delle Motorizzazioni civili, con centinaia, migliaia di pratiche accumulate sulle scrivanie e decine, centinaia di imprese di autotrasporto invitate a “ripassare” dopo sei, otto mesi e anche più per il controllo. Con tutti i rischi sulla sicurezza stradale che potrebbero conseguirne. “Esternalizzare”  le revisioni avrebbe potuto essere un validissimo rimedio a una situazione da mesi drammatica, invece la possibile soluzione è stata scartata dal Governo che ha  bocciato l’emendamento della Lega alla manovra che avrebbe consentito di smaltire le pratiche accumulate nelle Motorizzazioni, sempre più a corto di uomini e, dunque incapaci di dare una risposta alle domande di chi, con i camion  lavora. “Una bocciatura incomprensibile, una inaspettata retromarcia delle forze politiche della maggioranza che, dopo aver confermato l’appoggio unanime a questa norma di buonsenso, hanno deciso di tornare indietro”, hanno denunciato in una nota congiunta la capogruppo della Lega in Commissione Trasporti, Elena Maccanti, il deputato Giuseppe Donina e gli altri deputati della Lega in Commissione Trasporti alla Camera, Alessandro Morelli, Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Antonietta Giacometti, Edoardo Rixi, Giovanni Tombolato, Adolfo Zordan. “La misura infatti era stata votata all’unanimità all’interno delle modifiche al Codice della Strada in Commissione Trasporti. Purtroppo a questo governo non interessano le misure a favore dei cittadini, sono troppo impegnati a mettere nuove tasse. A farne le spese saranno le migliaia di autotrasportatori che devono attendere mesi per effettuare la revisione dei loro mezzi, con rischi concreti per la sicurezza sulle nostre strade, le autoscuole e i cittadini, che subiscono ritardi e inefficienze intollerabili. Ma noi non ci arrenderemo e riproporremo l’emendamento in ogni provvedimento utile, a partire dal decreto mille proroghe”. (da Stradafacendo.tgcom24)

  

REVISIONI: RILEVAZIONE DATO KILOMETRICO  

 Con circolare del 30 Ottobre us., la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito le prime indicazioni operative del d.d. n. 211 del 18 Maggio u.s il quale, come si ricorderà, ha dettato delle disposizioni legate all'entrata in vigore, dal 20 Maggio u.s, delle nuove norme sulle revisioni dei veicoli contenute nel d.m 214/2017.  

 Tra i vari temi affrontati, ci interessa focalizzare l’attenzione al rilevamento del dato kilometrico in fase di revisione: all'atto della consegna della carta di circolazione, l’ispettore dovrà evidenziare all'utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione. A partire dal 19 novembre p.v. il proprietario del mezzo, assente nel corso delle operazioni di revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità. In caso di mancanza della relativa delega, seppur in presenza della firma di colui che presenta il veicolo, non si potrà rendere valido il controllo tecnico pur in presenza di esito regolare.  

 Inoltre, per le riparazioni o sostituzioni del contachilometri eseguite dal 1 Novembre u.s., il proprietario del mezzo, all'atto della revisione, deve presentare una dichiarazione di installazione a regola d'arte rilasciata dall'officina che ha eseguito il lavoro, che evidenzi il numero di chilometri segnato dall'apparecchio al momento della sostituzione; per gli interventi eseguiti prima di quella data, sarà necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva. Ulteriori fattispecie dovranno essere adeguatamente giustificate dal proprietario che, come sottolineato dal MIT, è l'unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.

  

(per ulteriori informazioni e per avere il fac-simile della delega potete contattarci al n. 0341.650243-53) 

 

ALBO AUTOTRASPORTO. PAGAMENTO QUOTA 2020  

 Si rammenta che entro il 31 dicembre prossimo va pagata la quota 2020 d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, da parte di tutte le imprese che esercitano regolarmente il trasporto di cose per conto di terzi. 

 Gli importi della quota 2020 sono identici a quelli dell’anno precedente. Il versamento va effettuato on-line sul sito dell’albo www.alboautotrasporto.it, mediante uno dei seguenti strumenti: 

  • carta di credito VISA;
  • carta di credito MASTERCARD;
  • Postpay (privato o impresa);
  • BancoPosta (privato o impresa)  

Alla fine del pagamento, il sistema rilascerà all’utente la ricevuta che dovrà essere stampata e conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti.    

In caso di mancato pagamento della quota 2019 entro il 31 dicembre 2019, l’impresa sarà sospesa dall’albo con la procedura di cui all’articolo 19 della legge 298/74.    

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere conservata dalle imprese, anche per gli eventuali controlli da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture delle motorizzazioni provinciali.  A tale riguardo si sottolinea che dal prossimo anno la prova del pagamento verrà richiesta, quale condizione necessaria, non solo per l’immatricolazione di nuovi veicoli da parte delle imprese, ma anche per il superamento della prova di revisione annuale degli automezzi già in disponibilità delle stesse aziende. 

 

Per evitare quindi qualsiasi tipo di addebito si suggerisce di procedere senza indugio al pagamento della quota! 

 

ACCISE. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PER IL GASOLIO CONSUMATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI NEL III TRIMESTRE 2019. 

 

 L’Agenzia delle Dogane, con nota n.137903/RU del 26 settembre 2019, ha diramato le istruzioni operative che consentono il recupero accise sul gasolio del terzo trimestre 2019 consumato da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi ed in conto proprio sui veicoli di massa pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

L’importo rimborsabile per i consumi effettuati  nel III trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono  compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In ordine ai crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto  entro il 30 Giugno 2021.

 

(per ulteriori informazioni o per la predisposizione della pratica  potete contattarci al n. 0341.650243-53)

 

ALBO AUTOTRASPORTO. PAGAMENTO QUOTA 2018

 Si rammenta che entro il 31 dicembre prossimo va pagata la quota 2018 d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, da parte di tutte le imprese che esercitano regolarmente il trasporto di cose per conto di terzi.

 Gli importi della quota 2018 sono identici a quelli dell’anno precedente. Il versamento va effettuato on-line sul sito dell’albo www.alboautotrasporto.it, mediante uno dei seguenti strumenti:

 

  • carta di credito VISA;
  • carta di credito MASTERCARD;
  • Postpay (privato o impresa);
  • BancoPosta (privato o impresa) 

 

Alla fine del pagamento, il sistema rilascerà all’utente la ricevuta che dovrà essere stampata e conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti.  

In caso di mancato pagamento della quota 2018 entro il 31 dicembre 2017, l’impresa sarà sospesa dall’albo con la procedura di cui all’articolo 19 della legge 298/74.  

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere conservata dalle imprese, anche per gli eventuali controlli da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture delle motorizzazioni provinciali.  A tale riguardo si sottolinea che dal prossimo anno la prova del pagamento verrà richiesta, quale condizione necessaria, non solo per l’immatricolazione di nuovi veicoli da parte delle imprese, ma anche per il superamento della prova di revisione annuale degli automezzi già in disponibilità delle stesse aziende.

 

Per evitare quindi qualsiasi tipo di addebito si suggerisce di procedere senza indugio al pagamento della quota!

 (approfondimento nella sezione "News Autotrasporto")

 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

Sulla gazzetta ufficiale n.178 del 1 agosto 2017 sono stati pubblicati i provvedimenti ministeriali che disciplinano la concessione degli incentivi per gli investimenti nel settore dell'autotrasporto per il 2017.

 

Il nuovo decreto prevede risorse pari a 35 milioni di euro, finalizzate ad incentivare:

 

  • l’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto merci a trazione alternativa al gasolio: quali il metano CNG; il gas naturale liquefatto LNG, trazione elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • la rottamazione di autoveicoli pesanti di massa pari o superiore a 11,5 ton. con contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria EURO 6 di pari massa;
  • acquisizione di rimorchi o semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario (UIC 596-5) o marittimo con ganci nave e rispondenti alla normativa IMO;
  • casse mobili  e rimorchi o semirimorchi porta casse. 

 

Le istanze per richiedere gli incentivi dovranno essere effettuate - come lo scorso anno - dalle imprese interessate direttamente nella piattaforma ministeriale (www.ilportaledellautomobilista.it) a partire da lunedì 18 settembre 2017 sino a domenica 15 aprile 2018.

Da ultimo giova ricordare che la disciplina sui contributi agli investimenti 2017  consente alle imprese interessate di presentare un'unica domanda, entro il termine perentorio e tassativo del 15 aprile 2018. Per cui, non essendoci alcun ordine cronologico preferenziale per l’ottenimento dei contributi, è consigliabile che le imprese presentino la domanda solo al termine di tutti gli investimenti programmati, evitando in tal modo di lasciar fuori eventuali acquisiti successivi.

(approfondimento nella sezione "News Autotrasporto")

 

SVIZZERA: Obbligo di montaggio dell’apparecchiatura “emotach” per la rilevazione della TTPCP, sui mezzi pesanti in transito dai valichi di Ponte Tresa e Madonna di Ponte. 

 

L’Ispettorato doganale di Vedeggio ha informato che, a partire dal 1 Luglio p.v, i veicoli di massa superiore alle 3,5 ton in transito dai valichi di confine svizzeri di Ponte Tresa e Madonna di Ponte, dovranno montare obbligatoriamente l’apparecchiatura di rilevazione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Pertanto – riporta testualmente la nota dell’Ispettorato – a partire da quella data, “il passaggio del confine di autocarri (carichi o vuoti) con peso superiore a 3,5 tonnellate sarà quindi vietato, se non provvisti dell’apparecchio a margine”.

 

SVIZZERA: Aumento della TTPCP dal 1 Gennaio 2017

Dal 1 Gennaio 2017 scatteranno gli aumenti della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), applicata sulla rete stradale pubblica della Svizzera per il transito dei veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton; inoltre, sempre da quella data verrà meno lo sconto del 10% per i veicoli Euro VI.

La nuova configurazione della misura, prevede il passaggio: 

  • dei veicoli Euro III alla categoria tariffaria 1 (quella che presenta l’importo più elevato);
  • dei veicoli Euro IV e V alla categoria intermedia (dalla 3, della quale faranno parte solo i veicoli Euro VI).

Nel dettaglio, le nuove tariffe ammonteranno a:   

  • 3,10 centesimi per tonnellata-chilometro per la categoria tariffaria 1 (veicoli delle classi di emissione Euro 0,1,2 e 3);
  • 2,69 centesimi per tonnellata-chilometro per la categoria tariffaria 2 (veicoli delle classi di emissione Euro 4 e 5);
  • 2,28 centesimi per tonnellata–chilometro per la categoria tariffaria 3 (veicoli della classe di emissione Euro 6).

 

C.Q.C.: Rinnovo di validità.Possibilità di guidare per massimo 3 mesi con ricevuta presentazione istanza vidama dall'UMC. 

Con nota prot. 19604/8.3 del 9.9.2016 il Ministero dei Trasporti, in considerazione delle numerose istanze di rinnovo della CQC presentate a ridosso della ormai nota scadenza del 9 settembre 2016 e dell’impossibilità, per gli Uffici, di procedere al rinnovo in tempi stretti, ha stabilito espressamente che il titolare di qualificazione CQC che, dopo aver svolto utilmente il corso di formazione di 35 ore, 

“ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione CIVILE (UMC), per un periodo non superiore a tre mesi”. 

Tale nota è stata inviata anche al Ministero dell’Interno e ai Dipartimenti di Pubblica Sicurezza affinché su strada non vadano a multare coloro che hanno adempiuto nei tempi alle procedure di rinnovo della stessa CQC. 

Si suggerisce pertanto alle imprese, che hanno conducenti in tale situazione, di dotare gli stessi della copia della nota ministeriale in questione, affinché non subiscano ingiustificati verbali per guida con CQC scaduta di validità.

 

ALBO: Attivo il nuovo portale.

Siamo lieti di comunicare che dalla data odierna è finalmente stato attivato ed è quindi online il nuovo portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Pur rimanendo al precedente indirizzo: www.alboautotrasporto.it, il nuovo portale risulta rinnovato nella veste grafica e nei contenuti editoriali e si propone espressamente di costituire un punto di riferimento per gli operatori del settore, quali imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e di logistica, consentendo quindi una relazione digitale tra Amministrazione ed utenti.

(approfondimento nella sezione "News Autotrasporto") 

  

TACHIGRAFO: Scatta l'obbligo della formazione.

Si ricorda che oggi, 2 marzo 2016, entra in vigore il regolamento comunitario n.165/2014 che prevede l’obbligatorietà, per le imprese di autotrasporto, di svolgere una formazione adeguata ai loro conducenti sulle disposizioni dei tempi massimi di guida, sui periodi minimi di riposo e sulle altre norme da osservare per registrare queste attività, con il tachigrafo digitale o analogico. 

Contattateci per avere tutte le info sui corsi crono in partenza che saranno collettivi (per più ditte)  o aziendali (per le ditte più robuste e strutturate)  

(approfondimento nella sezione "Fai Como-Lecco")    

 

PROMOZIONI IN CORSO

 - Cooperativa Gestione Servizi
CO.GE.S.Via Statale 108123852 Garlate LcP.IVA: 01956210130Tel: 0341 650243-53Fax: 0341 682888info@cogesfai.it